Il lavoratore o la lavoratrice, che assistono persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, hanno diritto ad un permesso di 3 giorni al mese (art. 33 c. 3 L. 104/92). I permessi non sono riconosciuti, invece, ai lavoratori domestici e a quelli a domicilio.
I tre giorni di permesso possono essere frazionati in ore se previsto dal contratto; sono retribuiti e utili per il trattamento pensionistico. Non è richiesta la convivenza con il familiare disabile.
I permessi possono essere concessi se la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o similari sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
In caso di ricovero i permessi possono comunque essere concessi per:
- visite e terapie, appositamente certificate, da effettuare al di fuori della struttura ospitante
- stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine
- necessità di assistenza non sanitaria da parte di un genitore o di un familiare, richiesta espressamente dai sanitari della struttura ospitante.
Inoltre:
- la presenza di altri familiari non lavoratori nel nucleo del disabile non è ostativa al diritto della lavoratrice o del lavoratore richiedente ai permessi mensili retribuiti;
- la persona disabile, o il suo tutore legale o il suo amministratore di sostegno, ha la possibilità di scegliere chi, all’interno della propria famiglia, debba prestargli assistenza fruendo dei permessi;
- la presenza di assistenti familiari (badanti) non è ostativa al diritto ai permessi retribuiti;
- il diritto ai permessi è riconosciuto anche a chi risiede in luoghi distanti da quello in cui vive la persona disabile (oltre 150 km); in questo caso, il lavoratore deve però attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.
Le norme introducono anche il principio del ”referente unico”: non è possibile riconoscere i permessi a più di un lavoratore per assistere la stessa persona disabile; nel caso in cui si desideri richiedere permessi per un nuovo soggetto sarà necessario presentare una nuova domanda che sostituisce la precedente. Lo stesso lavoratore/trice può invece richiedere più permessi per prestare assistenza a più familiari disabili.
Con l’emanazione della legge 76/2016, che disciplina le Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze, anche le persone unite civilmente possono fruire delle agevolazioni legate alla legge 104/92.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 comma 3 della legge 104/92 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado; pertanto, il diritto ad usufruire dei permessi può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’ affine entro il secondo grado.