E' ancora possibile presentare la domanda di riscatto entro fine anno per il recupero dei buchi contributivi tra un lavoro e l'altro ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.
La facoltà è definita pace contributiva ed è riconosciuta in favore dei lavoratori iscritti all'Inps nonché agli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive. E' riservata ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995
Il periodo massimo riscattabile è di cinque anni, anche non continuativi.
L'onere
L'onere del riscatto è calcolato sulle retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane antecedenti l'operazione moltiplicate per l'aliquota contributiva IVS della gestione assicurativa presso la quale si esercita il riscatto (metodo dell'aliquota percentuale). L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.
L’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% . Per i lavoratori del settore privato il costo può anche essere sostenuto dal datore di lavoro destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso, in tal caso le relative somme sono deducibili dal reddito d'impresa. L'onere può essere versato in un'unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza interessi. Qualora l'operazione debba essere utilizzata per l'immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta la somma residua deve essere versata in unica soluzione.